In Italia per la realizzazione di una piscina è sempre necessario ottenere un titolo autorizzativo, non siamo cioè nel campo dell’edilizia libera!
La normativa italiana non è molto chiara per quanto riguarda la concessione di autorizzazioni per la realizzazione di piscine ed i vari comuni interpretano in modo differente le norme esistenti.
Sembrerebbe non essere sufficiente una “sola” comunicazione al comune ed inoltre recenti sentenze della Cassazione e del Consiglio di Stato sembrano chiarire comunque che:
- la realizzazione di una piscina rientra fra quelle opere che modificano in modo permanente l’area impegnata alla sua costruzione;
- non si può definire una piscina come manufatto pertinente l’abitazione, cioè non è indispensabile all’abitazione stessa (in sostanza non si può definire una piscina pertinente all’abitazione alla stregua di un locale caldaia).
Stando così le cose, appare abbastanza logico pensare quindi che sia indispensabile un permesso per costruire (ex concessione edilizia) per la realizzazione della piscina, e che questa possa essere soggetta ad oneri di urbanizzazione (art. 20 legge 380/2001).
Nel caso di permesso per costruire i tempi massimi per ottenere una risposta dal comune sono di 90 gg (150 gg nei comuni con più di 100.000 abitanti).
Passati i 90 o 150 gg vige la legge del 12/7/11 sul silenzio assenso e le opere possono partire pagando gli oneri di urbanizzazione, i costi di costruzioni e comunicando al comune l’inizio lavori.
In alcuni comuni (nel corso della nostra attività ne abbiamo trovati numerosi nel nostro interland) è sufficiente una DIA (ex art. 22 della legge 380/2001), oggi divenuta SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) la realizzazione della piscina può iniziare immediatamente stante la fattibilità dell’opera nel rispetto dei regolamenti edilizi del sito.
Non è possibile impiegare la DIA o la SCIA, nel caso in cui sussistano vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici, culturali e laddove esiste rischio sismico, ovvero laddove le regioni prevedono un permesso alternativo al permesso per costruire (DIA superiore).
Spesso, purtroppo, alcuni venditori minimizzano queste procedure ed obblighi stringenti, al solo scopo di facilitare una vendita creando successivamente non pochi problemi al proprietario dell’immobile. Queste infrazioni producono implicazioni penali, a carico del proprietario, del progettista o del direttore lavori ed anche a carico dell’impresa edile che realizza il manufatto.
Si tenga sempre presente nella progettazione di una piscina che deve essere rispettato quanto stabilito dal Codice Civile all’art.873 e seguenti, relativamente alla costruzione in vicinanza dei confini.
- D.P.R. n°380-2001
- Il Permesso di Costruire – D.P.R. n°380-2001 Articolo n. 20(Permesso di costruire)
- Il Permesso di Costruire – D.P.R. n°380-2001 ART. 22 (Denuncia inizio attività)
- Le distanze tra le costruzioni ex art. 873 e seguenti, Codice Civile
- Legge n°106-2011 Articolo n. 5 (Silenzio Assenso)
- D. L.gs n°152 del 11 Maggio 1999 (Scarico Acque)
- Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per le piscine ad uso natatorio del 16 Gennaio 2003
Protocollo di intesa fra Stato e Regioni – Norme regionali (Recepimento dell’accordo Stato Regioni)
E’ stato demandato a ciascuna Regione il recepimento della norma generale e la successiva promulgazione di norme e regolamenti più mirati che comunque tenessero fermi i principi fondamentali dell’Atto di intesa.
Allo stato attuale, molte Regioni italiane hanno recepito la normativa ed alcune di queste hanno integrato le norme di base con specifiche delibere attuative.
Accordo regionale/PA del 16 Dicembre 2004 (disciplina interregionale piscine)
Le acque delle piscine
L’acqua di approvvigionamento della piscina deve presentare le caratteristiche contenute nel Decreto Legislativo n. 31/2001
Le acque di scarico delle piscine devono rispondere oltre alle specifiche disposizioni locali e
dei consorzi e/o enti di recupero acque, principalmente al Decreto Legislativo n. 152/2006